Art. 11.
(Potenziamento e razionalizzazione degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie. Istituzione del «conto individuale del neonato»).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente disposizioni finalizzate a potenziare e a razionalizzare gli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli, anche attraverso l'istituzione di strumenti di risparmio agevolato volti a promuovere l'autonomia dei giovani.
      2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere, al fine di limitare l'insorgenza di situazioni di incapienza nell'accesso alle agevolazioni fiscali per i carichi familiari, una ridefinizione della disciplina delle deduzioni per oneri di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, orientata a ridurre progressivamente il ricorso a tale istituto e a potenziare corrispondentemente il ricorso alle forme previste dalla lettera b) del presente comma;

          b) prevedere, sulla base di una complessiva ricognizione di tutti gli istituti e le forme di sostegno diretto e indiretto al reddito, a vario titolo riconosciuti ai nuclei familiari, con particolare riguardo alla composizione e all'estensione della platea dei beneficiari, nonché alle condizioni di accesso a ciascun istituto e ai rispettivi costi, la progressiva sostituzione degli stessi con forme di sostegno diretto al reddito delle famiglie attivabili sulla base di nuovi e omogenei criteri di assegnazione,

 

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che tengano conto della condizione reddituale, dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare;

          c) disporre, per la finalità prevista dalla lettera b), una complessiva revisione della disciplina dell'ISEE, orientata a massimizzare l'efficienza, l'equità e la trasparenza nella valutazione delle condizioni sociali e reddituali rilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno per la famiglia, rendendo pienamente accessibile e agevole anche l'autovalutazione di tali condizioni da parte dei soggetti interessati;

          d) prevedere, nell'ambito della revisione della disciplina dell'ISEE di cui alla lettera c), meccanismi di adeguamento automatico delle tabelle di equivalenza, orientati a recuperare la perdita del potere di acquisto delle famiglie;

          e) prevedere adeguate forme di collegamento tra l'accesso all'assegno per la famiglia, da parte di nuclei familiari con figli minori, e la garanzia di ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di obbligo scolastico e di lavoro minorile;

          f) prevedere che a ciascun nuovo nato sia riconosciuta la titolarità di un «conto personale del neonato», di seguito denominato «conto», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e finalizzato al sostegno economico per la cura, l'assistenza e la formazione del nuovo nato, nonché alla promozione della sua autonomia;

          g) prevedere che il conto possa essere alimentato, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del titolare, attraverso le seguenti fonti di finanziamento, segnalate con distinta evidenza contabile in sede di emissione dell'estratto conto:

              1) l'accreditamento degli assegni familiari e degli altri contributi pubblici riconosciuti alla famiglia a titolo di sostegno al reddito, in relazione alle esigenze di cura, assistenza e formazione del minore titolare del conto;

              2) l'accreditamento delle borse o degli assegni di studio riconosciuti al titolare

 

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del conto da istituzioni pubbliche e private, nonché dei contributi pubblici a vario titolo erogati per la tutela del diritto allo studio;

              3) i versamenti, occasionali o periodici, da parte di familiari, tutori o affidatari, nonché di altri soggetti privati a tale fine espressamente autorizzati dagli esercenti la potestà sul minore;

              4) la contribuzione statale o regionale integrativa, in relazione a particolari condizioni sociali ed economiche del titolare del conto, ovvero per specifiche finalità di impiego del contributo;

              5) l'accreditamento degli importi erogati dallo Stato a titolo di prestito a condizioni agevolate, rimborsabile con rateazione a lungo termine, per specifiche finalità di istruzione o formazione professionale del titolare del conto;

          h) prevedere che agli importi versati sul conto si applichi un tasso annuo di rivalutazione, annualmente individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, almeno pari al rendimento annuo dei titoli di credito a medio-lungo termine emessi dal Tesoro;

          i) prevedere che possano avere accesso al Conto:

              1) fino al raggiungimento della maggiore età del titolare, i genitori, tutori o affidatari del minore; in tale caso i prelievi eccedenti la quota di risorse derivante da contribuzione pubblica sono condizionati a documentate esigenze di concorso alle spese di sostentamento, cura, assistenza, istruzione e formazione del titolare del conto;

              2) il titolare del conto, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per documentate esigenze di istruzione o di formazione professionale, ovvero per l'avvio di attività professionali e imprenditoriali.

 

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